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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE E SEPARAZIONE DI BENI

1. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la
costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che
escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e
i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di
acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d) e ed f)
dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del
fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che
cessa di far parte della comunione.

2. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere
eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente
entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi
dalla comunione tra i coniugi.

3. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale
costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal
conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a
causa di morte.


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