Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 554 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE 1. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
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