Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2024 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VINCOLI SUL CREDITO 1. Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. 2. Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
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