Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 992 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PALI PER VIGNE E PER ALTRE COLTIVAZIONI 1. L'usufruttuario puo` prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
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