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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PALI PER VIGNE E PER ALTRE COLTIVAZIONI

1. L'usufruttuario puo` prendere nei boschi i pali occorrenti per le
vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando
sempre la pratica costante della regione.


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