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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COOPERAZIONE DI PIU` PERSONE

1. Se l'azione e` stata compiuta da piu` persone separatamente,
oppure se la situazione e` comune a piu` persone, la prestazione
promessa, quando e` unica, spetta a colui che per primo ne ha dato
notizia al promittente.


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