Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1991 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COOPERAZIONE DI PIU` PERSONE 1. Se l'azione e` stata compiuta da piu` persone separatamente, oppure se la situazione e` comune a piu` persone, la prestazione promessa, quando e` unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.
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