Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 706 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVISIONE DA COMPIERSI DALL'ESECUTORE TESTAMENTARIO 1. Il testatore puo` disporre che l'esecutore testamentario, quando non e` un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all'eredita`. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733. 2. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
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