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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVISIONE DA COMPIERSI DALL'ESECUTORE TESTAMENTARIO

1. Il testatore puo` disporre che l'esecutore testamentario, quando
non e` un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi
dei beni all'eredita`. In questo caso si osserva il disposto
dell'art. 733.

2. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve
sentire gli eredi.


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