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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FEDE DI DEPOSITO

1. I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono
rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

2. La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantita` delle cose depositate e gli altri
estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e`
stata assicurata.


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