Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1790 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FEDE DI DEPOSITO 1. I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. 2. La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantita` delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa e` stata assicurata.
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