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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISTRUZIONE DEL TITOLO

1. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la
distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un
duplicato o di un titolo equivalente.

2. Le spese sono a carico del richiedente.

3. Se la prova della distruzione non e` raggiunta, si osservano le
disposizioni dell'articolo precedente.


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