Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2007 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISTRUZIONE DEL TITOLO 1. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. 2. Le spese sono a carico del richiedente. 3. Se la prova della distruzione non e` raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
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