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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AMMISSIBILITA` DELL'AZIONE

1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o di
maternita` naturale e` ammessa solo quando concorrono specifiche
circostanze tali da farla apparire giustificata.

2. Sull'ammissibilita` il tribunale decide in camera di consiglio
con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione,
sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni
del caso. Contro il decreto si puo` proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di
consiglio.

3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna
pubblicita` e deve essere mantenuta segreta. Al termine
dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati
in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le
quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso,
hanno facolta` di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo`, se
trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore
speciale che la rappresenti in giudizio.

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N. Redaz. - Con sentenza 20.07.90, n. 341, la Corte Costituzionale
ha dichiarato incostituzionale il comma 1 nella parte in cui,
qualora si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione
del genitore esercente la potesta` sia ammessa solo quando il
giudice la ritenga rispondente all'interesse del figlio.


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