Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 274 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AMMISSIBILITA` DELL'AZIONE 1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale e` ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. 2. Sull'ammissibilita` il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo` proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. 3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita` e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta` di esaminarli e di depositare memorie illustrative. 4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo`, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ------------ N. Redaz. - Con sentenza 20.07.90, n. 341, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 1 nella parte in cui, qualora si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione del genitore esercente la potesta` sia ammessa solo quando il giudice la ritenga rispondente all'interesse del figlio.
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