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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMMISSIONI

1. Il proprietario di un fondo non puo` impedire le immissioni di
fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilita`, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi.

2. Nell'applicare questa norma l'autorita` giudiziaria deve
contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprieta`. Puo` tener conto della priorita` di un determinato uso.


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