Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 844 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMMISSIONI 1. Il proprietario di un fondo non puo` impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita`, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 2. Nell'applicare questa norma l'autorita` giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta`. Puo` tener conto della priorita` di un determinato uso.
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