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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FORMALITA` PER LA CANCELLAZIONE

1. Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare
al conservatore l'atto su cui la richiesta e` fondata.

2. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere
eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del
titolo dal quale e` stata consentita od ordinata e della data in cui
si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.


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