Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2886 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FORMALITA` PER LA CANCELLAZIONE 1. Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e` fondata. 2. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e` stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
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