Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2753 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA`, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI 1. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per la invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti.
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