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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER
L'INVALIDITA`, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

1. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i
crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti,
enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi,
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per la
invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti.


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