Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1229 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITA` 1. E` nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita` del debitore per dolo o per colpa grave. 2. E` nullo altresi` qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita` per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
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