Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1278 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DEBITO DI SOMMA DI MONETE NON AVENTI CORSO LEGALE 1. Se la somma dovuta e` determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta` di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
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