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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DEBITO DI SOMMA DI MONETE NON AVENTI CORSO LEGALE

1. Se la somma dovuta e` determinata in una moneta non avente corso
legale nello Stato, il debitore ha facolta` di pagare in moneta
legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo
stabilito per il pagamento.


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