Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1349 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO 1. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e` deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa e` manifestamente iniqua o erronea, la determinazione e` fatta dal giudice. 2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo` impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto e` nullo. 3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
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