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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO

1. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto e`
deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al
suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
Se manca la determinazione del terzo o se questa e` manifestamente
iniqua o erronea, la determinazione e` fatta dal giudice.

2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si puo`
impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la
determinazione del terzo e le parti non si accordano per
sostituirlo, il contratto e` nullo.

3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche
delle condizioni generali della produzione a cui il contratto
eventualmente abbia riferimento.


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