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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA

1. Nessuno e` ammesso a reclamare un diritto in nome della persona
di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva
quando il diritto e` nato.


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