Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 69 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA 1. Nessuno e` ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e` nato.
Versione PDF |