Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1641 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SCORTE VIVE 1. Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, e` stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme comparative (1) o i patti diversi. -------- (1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso l'ordinamento corporativo, per cui le disposizioni che richiamano le norme corporative sono da ritenersi abrogate.
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