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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SCORTE VIVE

1. Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la
dotazione del fondo, e` stato in tutto o in parte fornito dal
locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti,
salve le norme comparative (1) o i patti diversi.

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(1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso
l'ordinamento corporativo, per cui le disposizioni che richiamano le
norme corporative sono da ritenersi abrogate.


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