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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONFLITTO D'INTERESSI

1. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto
proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della
societa`, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni
riguardanti l'operazione stessa.

2. In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite
che siano derivate alla societa` dal compimento dell'operazione.

3. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla
societa`, puo`, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata
dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza
il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe
raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti
in esecuzione della deliberazione.


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