Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2391 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONFLITTO D'INTERESSI 1. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della societa`, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. 2. In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla societa` dal compimento dell'operazione. 3. La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla societa`, puo`, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
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