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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DANNI CAGIONATI DA VIZIO DELLA COSA

1. Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni
prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia
stato denunziato.

2. Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto
contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a
suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.


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