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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu`
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

2. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli
assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita`.

3. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome
degli altri. L'assicurato puo` chiedere a ciascun assicuratore
l'indennita` dovuta secondo il rispettivo contratto, purche` le
somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

4. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli
altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennita`
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore e`
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.


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