Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1910 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu` assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. 2. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennita`. 3. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato puo` chiedere a ciascun assicuratore l'indennita` dovuta secondo il rispettivo contratto, purche` le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. 4. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennita` dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore e` insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
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