Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 8 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TUTELA DEL NOME PER RAGIONI FAMILIARI 1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo` essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
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