Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 808 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI NEI RIGUARDI DEI TERZI 1. La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. 2. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
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