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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI NEI RIGUARDI DEI TERZI

1. La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli
non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente
alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.

2. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di
revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne
diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della
diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.


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