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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CASI D'INCAPACITA`

1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci dalla legge.

2. Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta`;

2) gli interdetti per infermita` di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di
volere nel momento in cui fecero testamento.

3. Nei casi d'incapacita` preveduti dal presente art. il testamento
puo` essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e` stata data
esecuzione alle disposizioni testamentarie.


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