Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2964 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INAPPLICABILITA` DI REGOLE DELLA PRESCRIZIONE 1. Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.
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