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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INAPPLICABILITA` DI REGOLE DELLA PRESCRIZIONE

1. Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto
pena di decadenza, non si applicano le norme relative
all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le
norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto
altrimenti.


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