Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1587 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE 1. Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo` altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
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