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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE

1. Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon
padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto
o per l'uso che puo` altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.


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