Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1276 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INVALIDITA` DELLA NUOVA OBBLIGAZIONE 1. Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore e` dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo` valersi delle garanzie prestate da terzi.
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