Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1276   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



INVALIDITA` DELLA NUOVA OBBLIGAZIONE

1. Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore
e` dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il
creditore non puo` valersi delle garanzie prestate da terzi.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso