Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2237 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECESSO 1. Il cliente puo` recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. 2. Il prestatore d'opera puo` recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. 3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
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