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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RECESSO

1. Il cliente puo` recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2. Il prestatore d'opera puo` recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e
al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al cliente.

3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo
da evitare pregiudizio al cliente.


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