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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE

1. Presso ogni tribunale (1) il giudice tutelare soprintende alle
tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli
dalla legge.

2. Il giudice tutelare puo` chiedere l'assistenza degli organi della
pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi
corrispondono alle sue funzioni.

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(1) N. Redaz. - L'art. 140 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51
(pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con
effetto dal 18.07.98), ha sostituito la parola "pretura" con la
parola "tribunale".

Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di
legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto della
suddetta modifica.


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