Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 344 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE 1. Presso ogni tribunale (1) il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. 2. Il giudice tutelare puo` chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. ------- (1) N. Redaz. - L'art. 140 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98), ha sostituito la parola "pretura" con la parola "tribunale". Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto della suddetta modifica.
Versione PDF |