Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 509 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI 1. Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale (1) del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo` nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredita` secondo le norme degli art. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo` piu` essere fatta valere. 2. Il decreto di nomina del curatore e` iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili. 3. L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e` tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. ------- (1) N. Redaz. - L'art. 144 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98), ha sostituito la parola "pretore" con la parola "tribunale". Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto della suddetta modifica.
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