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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI

1. Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal
beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa
valere, il tribunale (1) del luogo dell'aperta successione, su
istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro
che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo` nominare un
curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione
dell'eredita` secondo le norme degli art. 499 e seguenti. Dopo la
nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo` piu` essere
fatta valere.

2. Il decreto di nomina del curatore e` iscritto nel registro delle
successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal
secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri
immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e
negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

3. L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e` tenuto a
consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie
dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto
rispetto ai creditori e ai legatari.

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(1) N. Redaz. - L'art. 144 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51
(pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con
effetto dal 18.07.98), ha sostituito la parola "pretore" con la
parola "tribunale".

Si tenga presente, tuttavia, che e` in corso di esame un disegno di
legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto della
suddetta modifica.


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