Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1390 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VIZI DELLA VOLONTA` 1. Il contratto e` annullabile se e` viziata la volonta` del rappresentante. Quando pero` il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e` annullabile solo se era viziata la volonta` di questo.
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