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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VIZI DELLA VOLONTA`

1. Il contratto e` annullabile se e` viziata la volonta` del
rappresentante. Quando pero` il vizio riguarda elementi
predeterminati dal rappresentato, il contratto e` annullabile solo
se era viziata la volonta` di questo.


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