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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMPENSO E RIMBORSO DELLE SPESE AL SEQUESTRATARIO

1. Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e` pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni
altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione
della cosa.


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