Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1802 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPENSO E RIMBORSO DELLE SPESE AL SEQUESTRATARIO 1. Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e` pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.
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