Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 63 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE 1. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. 2. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. 3. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50. 4. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
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