Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 63   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE

1. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che
ottennero la immissione nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei
beni.

2. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o
la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50
conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione
definitiva dalle obbligazioni.

3. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel
quarto comma dell'art. 50.

4. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono
state imposte.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso