Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1440 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DOLO INCIDENTE 1. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e` valido, benche` senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
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