Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 300 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI E DOVERI DELL'ADOTTATO 1. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. 2. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne` tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
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