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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITI PER CONCESSIONE DI ACQUE

1. I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di
acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i
lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in
conformita` delle leggi speciali.

2. Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e` opponibile
ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente
all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori,
anteriormente al sorgere dei crediti stessi.


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