Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2774 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITI PER CONCESSIONE DI ACQUE 1. I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita` delle leggi speciali. 2. Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e` opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Versione PDF |