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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE A GARANZIA DEI TITOLI ALL'ORDINE

1. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia
dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e` consentita
dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di
consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il
titolo, il quale e` restituito dopo che il conservatore vi ha
eseguito l'annotazione della cancellazione. (1)

2. La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di
regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

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(1) N. Redaz. - Comma sostituito dalla L. 27.02.85, n. 52, art. 15.


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