Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1262 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO 1. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. 2. Se e` stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e` tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
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