Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1262   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO

1. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori
del credito che sono in suo possesso.

2. Se e` stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e`
tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso