Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1899 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DURATA DELL'ASSICURAZIONE 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facolta` di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che puo` darsi anche mediante raccomandata. 2. Il contratto puo` essere tacitamente prorogato una o piu` volte, ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una durata superiore a due anni. 3. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
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