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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno
della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo
giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera
i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto
contrario, hanno facolta` di recedere dal contratto, con preavviso
di sei mesi, che puo` darsi anche mediante raccomandata.

2. Il contratto puo` essere tacitamente prorogato una o piu` volte,
ma ciascuna proroga tacita non puo` avere una durata superiore a due
anni.

3. Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita.


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