Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1240 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RINUNZIA A UNA GARANZIA VERSO CORRISPETTIVO 1. Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
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