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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RINUNZIA A UNA GARANZIA VERSO CORRISPETTIVO

1. Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla
garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale
quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno
prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.


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