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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTO DI OPPOSIZIONE

1. L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita` che attribuisce
all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e
contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ))


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