Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 103 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTO DI OPPOSIZIONE 1. L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita` che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ))
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