Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1519 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESTITUZIONE DI COSE NON PAGATE 1. Se la vendita e` stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, puo` riprendere il possesso delle cose vendute, finche` queste si trovano presso il compratore, purche` la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa. 2. Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si puo` esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli art. 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto. 3. La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
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