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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESTITUZIONE DI COSE NON PAGATE

1. Se la vendita e` stata fatta senza dilazione per il pagamento del
prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, puo` riprendere il
possesso delle cose vendute, finche` queste si trovano presso il
compratore, purche` la domanda sia proposta entro quindici giorni
dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al
tempo della consegna stessa.

2. Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si puo`
esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli art. 2764 e
2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della
introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo
concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora
dovuto.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche a favore
dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le
cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del
pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.


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