Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2698 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PATTI RELATIVI ALL'ONERE DELLA PROVA 1. Sono nulli i patti con i quali e` invertito ovvero e` modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
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