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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DEL LAVORO

1. Il lavoro e` tutelato in tutte le sue forme organizzative ed
esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [secondo i principi
della Carta del lavoro]. (1)

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(1) N. Redaz. - Parole soppresse dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt.
14.09.44, n. 287.


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