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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TESTAMENTO DEI MILITARI E ASSIMILATI

1. Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze
armate dello Stato puo` essere ricevuto da un ufficiale o da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza
di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che
ha impedito la sottoscrizione.

2. Il testamento deve essere al piu` presto trasmesso al quartiere
generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il
deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o
dell'ultima residenza del testatore.


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