Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 617 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TESTAMENTO DEI MILITARI E ASSIMILATI 1. Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato puo` essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. 2. Il testamento deve essere al piu` presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
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