Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2907 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTIVITA` GIURISDIZIONALE 1. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita` giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. 2. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e` attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite. (1) -------- (1) N. Redaz. - Comma da ritenersi abrogato per effetto del D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369.
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