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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTIVITA` GIURISDIZIONALE

1. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita`
giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche
su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

2. La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle
categorie professionali, e` attuata su domanda delle associazioni
legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le
forme da questa stabilite. (1)

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(1) N. Redaz. - Comma da ritenersi abrogato per effetto del
D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369.


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