Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 239 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SUPPOSIZIONE DI PARTO O SOSTITUZIONE DI NEONATO 1. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, ancorche` vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio puo` reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 241. 2. Parimenti si puo` contestare la legittimita` del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.
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