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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SUPPOSIZIONE DI PARTO O SOSTITUZIONE DI NEONATO

1. Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di
neonato, ancorche` vi sia un atto di nascita conforme al possesso di
stato, il figlio puo` reclamare uno stato diverso, dando la prova
della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le
regole dell'art. 241.

2. Parimenti si puo` contestare la legittimita` del figlio dando
anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra
indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.


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