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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

1. L'alienazione delle cose assicurate non e` causa di scioglimento
del contratto di assicurazione.

2. L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta
alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di
assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono
posteriormente alla data dell'alienazione.

3. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente,
se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di
assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio
successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante
raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

4. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo
di assicurazione in corso.

5. L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto
notizia dell'avvenuta alienazione, puo` recedere dal contratto con
preavviso di quindici giorni, che puo` essere dato anche mediante
raccomandata.

6. Se e` stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna
notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e cosi`
quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.


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