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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ACQUISTO DEI FRUTTI

1. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li
produce, salvo che la loro proprieta` sia attribuita ad altri. In
quest'ultimo caso la proprieta` si acquista con la separazione.

2. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore,
rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il
raccolto.

3. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della
durata del diritto.


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