Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 821 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACQUISTO DEI FRUTTI 1. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprieta` sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprieta` si acquista con la separazione. 2. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. 3. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
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