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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EVIZIONE SUBITA DA UN COEREDE

1. Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene
evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito
tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo
precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a
ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello
stato in cui si trovano al tempo della divisione.

2. Se uno dei coeredi e` insolvente, la parte per cui e` obbligato
deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto
l'evizione e tutti gli eredi solventi.


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