Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 759 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EVIZIONE SUBITA DA UN COEREDE 1. Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione. 2. Se uno dei coeredi e` insolvente, la parte per cui e` obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
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