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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGHI INERENTI ALL'USO E ALL'ABITAZIONE

1. Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha
il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e` tenuto alle spese
di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi
come l'usufruttuario.

2. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una
parte della casa, contribuisce in proporzione di cio` che gode.


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