Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1025 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI INERENTI ALL'USO E ALL'ABITAZIONE 1. Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e` tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. 2. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di cio` che gode.
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